Art. 29 Ospitalita' rurale familiare 1. L'ospitalita' rurale familiare puo' essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed e' incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalita' agrituristica. 2. Nell'ambito dell'ospitalita' rurale familiare la ricettivita' e la somministrazione di pasti e' limitata ad un massimo di dieci persone al giorno. 3. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attivita' e' necessario il possesso della certificazione di conformita' edilizia ed agibilita' o della dichiarazione di conformita' di un professionista abilitato. 4. Per la preparazione dei pasti e' consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione. Per l'ospitalita' rurale e' confermata la possibilita' di utilizzo della cucina familiare. 5. Per l'ospitalita' e' consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.