Art. 29 
 
                    Ospitalita' rurale familiare 
 
  1. L'ospitalita'  rurale  familiare  puo'  essere  esercitata  solo
dall'imprenditore  agricolo  professionale,  ai  sensi  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e  dai
loro familiari esclusivamente nella parte  abitativa  del  fabbricato
rurale ed e' incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva  o  di
ospitalita' agrituristica. 
  2. Nell'ambito dell'ospitalita' rurale familiare la ricettivita'  e
la somministrazione di pasti e'  limitata  ad  un  massimo  di  dieci
persone al giorno. 
  3. I requisiti igienico-sanitari ed  urbanistici  sono  gli  stessi
delle  abitazioni  rurali.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'   e'
necessario il possesso della certificazione di  conformita'  edilizia
ed  agibilita'  o  della   dichiarazione   di   conformita'   di   un
professionista abilitato. 
  4. Per la preparazione dei pasti  e'  consentito  l'utilizzo  della
cucina dell'abitazione. Per l'ospitalita'  rurale  e'  confermata  la
possibilita' di utilizzo della cucina familiare. 
  5.  Per  l'ospitalita'  e'  consentito  l'utilizzo   delle   camere
dell'abitazione.