Art. 3 
 
                     Tavolo per il partenariato 
                       agroalimentare e rurale 
 
  1. La Regione promuove la partecipazione delle parti  economiche  e
sociali alla determinazione della politica  agricola  e  di  sviluppo
rurale. 
  2. A tal fine e' istituito con compiti di consultazione  il  Tavolo
del partenariato agroalimentare e rurale,  presieduto  dall'assessore
regionale competente in materia di agricoltura o da un suo  delegato,
che si articola in tavoli di filiera, tematici o in  altri  organismi
collegiali. 
  3. I tavoli e gli organismi  di  cui  al  comma  2  possono  essere
integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti  locali  e
delle strutture  regionali  competenti  nelle  materie  di  interesse
comune. 
  4. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e  la
composizione dei  tavoli  e  degli  organismi  di  cui  al  comma  2,
rinviando  agli  stessi  l'adozione  delle  relative   modalita'   di
organizzazione e funzionamento. 
  5. La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma  2
e' a titolo gratuito.