Art. 3 Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale 1. La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola e di sviluppo rurale. 2. A tal fine e' istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali. 3. I tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie di interesse comune. 4. La Giunta regionale disciplina con deliberazione i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalita' di organizzazione e funzionamento. 5. La partecipazione ai tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 e' a titolo gratuito.