Art. 31 Immobili destinati all'attivita' agrituristica 1. Gli imprenditori agricoli per le attivita' agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 33 o della richiesta di variazione dell'attivita' esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso e' stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA. 2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, e' consentito utilizzare per tale attivita': a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo; b) altri fabbricati gia' esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilita' l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'art. 230-bis, comma terzo del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui e' collocato il fondo. 3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attivita' agrituristiche previste dal presente capo, non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi. 4. Per l'esercizio delle attivita' agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonche' gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformita' delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attivita' agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, e' consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. 5. Al fine di garantire migliori standard per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche: a) gli spazi comuni destinati all'attivita' devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisionali e dotati di servizi igienici per disabili; b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili; c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di sevizi igienici per disabili.