Art. 31 
 
           Immobili destinati all'attivita' agrituristica 
 
  1.  Gli  imprenditori  agricoli  per  le  attivita'  agrituristiche
possono utilizzare i fabbricati o  le  parti  di  essi  esistenti  da
almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione  della  SCIA  di
cui all'art.  33  o  della  richiesta  di  variazione  dell'attivita'
esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. 
  In deroga alla normativa vigente,  possono  essere  utilizzati  per
attivita'  agrituristiche  anche   i   fabbricati   rurali   la   cui
destinazione d'uso e' stata modificata negli ultimi cinque anni  alla
data di presentazione della SCIA. 
  2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria  attivita'  in
un fondo privo di fabbricati  adattabili  all'uso  agrituristico,  e'
consentito utilizzare per tale attivita': 
    a) l'abitazione ove  risiede  l'imprenditore  medesimo  anche  se
ubicata fuori dal fondo; 
    b) altri fabbricati gia' esistenti sul  fondo  di  cui  abbia  la
preesistente disponibilita' l'imprenditore agricolo o,  nel  caso  di
impresa familiare, i soggetti indicati nell'art. 230-bis, comma terzo
del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune  o
in comune limitrofo a quello in cui e' collocato il fondo. 
  3.  L'utilizzo  dei  fondi  e  degli  edifici  per   le   attivita'
agrituristiche previste dal presente capo, non comporta  la  modifica
della destinazione d'uso agricolo dei medesimi. 
  4. Per l'esercizio delle attivita'  agrituristiche  possono  essere
effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione  per  il
recupero del patrimonio edilizio esistente,  nonche'  gli  interventi
necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari  ai  turisti
dotati di tende o caravan, in conformita'  delle  disposizioni  degli
strumenti  urbanistici  e  della  normativa  statale  in  materia  di
superamento  ed  eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  Non
possono  essere  utilizzate   nuove   costruzioni   per   l'attivita'
agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi  fabbricati,
e' consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione
di  locali  tecnici,  servizi  igienici,  centrali  termiche  e   per
l'adeguamento  dei  percorsi  e  dei  vani  alla  normativa  relativa
all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
  5.  Al  fine  di  garantire  migliori  standard  per   le   aziende
agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche: 
    a)  gli  spazi  comuni  destinati  all'attivita'  devono   essere
accessibili anche ricorrendo  ad  opere  provvisionali  e  dotati  di
servizi igienici per disabili; 
    b) le strutture agrituristiche con un numero  superiore  a  dieci
posti letto devono essere dotate di almeno una camera  accessibile  e
di servizio igienico per disabili; 
    c)  le  strutture  agrituristiche  con  un  numero  superiore   a
venticinque posti letto devono essere dotate  di  almeno  due  camere
accessibili e di sevizi igienici per disabili.