Art. 32 
 
                Norme igienico-sanitarie e requisiti 
                    tecnici ed igienico-sanitari 
 
  1. Le camere e le  unita'  abitative  degli  alloggi  agrituristici
devono possedere i requisiti tecnici  ed  igienico-sanitari  previsti
dalla  legge  regionale  14  luglio  1988,  n.   34   (Modifiche   ed
integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture  ricettive
alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31). 
  2. Le camere e le  unita'  abitative  devono  disporre  almeno  dei
seguenti servizi igienico-sanitari: un  wc  ogni  dieci  persone,  un
bagno o doccia ogni dodici  persone,  un  lavabo  ogni  sei  persone,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. 
  3. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o  caravan  devono
essere  garantiti  ai  turisti  i  servizi  igienico-sanitari  e   la
fornitura  d'acqua  mediante  le  strutture  ordinarie   dell'azienda
agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o  caravan  deve
essere  garantito,  mediante  strutture  apposite,  il  rispetto  dei
parametri minimi  dei  requisiti  igienico-sanitari  previsti  per  i
campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto  1979,  n.  54
(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto). 
  4. Qualora le caratteristiche strutturali o  architettoniche  degli
edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di
cui al comma 1, e' consentito l'uso  di  camere  o  unita'  abitative
anche con altezza non  inferiore  a  2,20  metri,  sempre  che  venga
garantito un volume minimo dei locali pari a  quello  risultante  dal
rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'art.  4  della
legge regionale n. 34/1988; e', altresi', consentita una finestratura
inferiore a un ottavo della superficie  del  pavimento,  purche'  sia
garantito un sufficiente ricambio d'aria. 
  5.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e   la
somministrazione di alimenti e bevande  avvengono  nel  rispetto  dei
requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento. 
  6. E' possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio
multifunzionale. 
  7. Nei comuni montani, in deroga a quanto  disposto  dall'art.  29,
comma 3, per attivita' effettuate  esclusivamente  con  carattere  di
stagionalita', l'uso della cucina domestica puo'  essere  autorizzato
per la preparazione e per la somministrazione di  pasti  fino  ad  un
massimo di venti posti. 
  8. La macellazione nella azienda agrituristica e' consentita per  i
volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel
rispetto della normativa vigente. 
  9. In conformita' di  quanto  previsto  dall'art.  50  della  legge
regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012), le
piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso
collettivo e sono  riservate  ai  soli  ospiti  che  fruiscono  delle
attivita'  di  cui  all'art.  25,  nel   rispetto   della   normativa
igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque.  In  deroga  a
quanto previsto dall'art. 50 della legge  regionale  n.  5/2012,  per
tali piscine non  e'  obbligatoria  la  presenza  dell'assistente  ai
bagnanti e di personale addetto  ad  interventi  di  pronto  soccorso
purche' vengano predisposte misure idonee a  garantire  la  sicurezza
dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 37.