Art. 32 Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari 1. Le camere e le unita' abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31). 2. Le camere e le unita' abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. 3. Per gli insediamenti di non piu' di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto). 4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, e' consentito l'uso di camere o unita' abitative anche con altezza non inferiore a 2,20 metri, sempre che venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'art. 4 della legge regionale n. 34/1988; e', altresi', consentita una finestratura inferiore a un ottavo della superficie del pavimento, purche' sia garantito un sufficiente ricambio d'aria. 5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento. 6. E' possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale. 7. Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'art. 29, comma 3, per attivita' effettuate esclusivamente con carattere di stagionalita', l'uso della cucina domestica puo' essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti. 8. La macellazione nella azienda agrituristica e' consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente. 9. In conformita' di quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attivita' di cui all'art. 25, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque. In deroga a quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale n. 5/2012, per tali piscine non e' obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purche' vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37.