Art. 33 
 
            Segnalazione certificata di inizio attivita' 
 
  1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica  presenta  una
SCIA, ai sensi  dell'art.  19  della  legge  241/1990,  in  modalita'
telematica al  SUAP  del  comune  sul  cui  territorio  insistono  le
strutture e gli immobili  da  destinare  all'attivita',  su  apposita
modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura  regionale
competente. 
  2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e'  subordinato  al
possesso: 
    a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
    b) dei requisiti previsti in materia di  prevenzione  incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere); 
    c) dei requisiti tecnico-edilizi  ed  igienico-sanitari  previsti
dalla normativa vigente. 
  3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in
via telematica: 
    a) agli uffici comunali competenti  e  all'ASL,  per  l'esercizio
delle rispettive attivita' di vigilanza; 
    b) alla provincia o Citta' metropolitana di Torino altro soggetto
cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai  fini
informativi. 
  4. Ogni variazione relativa a  stati,  fatti  e  qualita'  indicati
nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro e non oltre i  dieci
giorni  successivi  al  suo  verificarsi,  al  SUAP  territorialmente
competente che procede ai sensi del comma 3.