Art. 33 Segnalazione certificata di inizio attivita' 1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, in modalita' telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere); c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica: a) agli uffici comunali competenti e all'ASL, per l'esercizio delle rispettive attivita' di vigilanza; b) alla provincia o Citta' metropolitana di Torino altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualita' indicati nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.