Art. 35 
 
         Riserva di denominazione, classificazione e marchi 
             identificativi delle aziende agrituristiche 
 
  1.  L'uso  della  denominazione  agriturismo  e  dei  suoi  termini
attributivi derivati e' riservato  esclusivamente  agli  imprenditori
agricoli,  singoli  o  associati,   che   esercitano   le   attivita'
agrituristiche ai sensi dell'art. 25. 
  2.  L'uso  della  denominazione  ospitalita'  rurale  familiare  e'
riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che
esercitano le attivita' turistiche ricettive ai sensi dell'art. 29. 
  3. In aggiunta alle  denominazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
consentita la denominazione posto tappa  se  la  struttura  ricettiva
agrituristica o di ospitalita' rurale familiare e' situata  lungo  un
itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge
regionale 18 febbraio 2010, n.  12  (Recupero  e  valorizzazione  del
patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal  relativo  regolamento
di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al
pubblico  transito  veicolare  con  offerta  di   peculiari   servizi
turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione  di  cui
all'art. 37. 
  4. Le aziende agrituristiche sono classificate in base  a  standard
qualitativi minimi  obbligatori  riferiti  al  contesto  aziendale  e
paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai  requisiti
di  professionalita'  dell'operatore  agrituristico  e   ai   servizi
complementari  offerti  e  si  dotano  di  un  marchio  grafico   che
identifica l'azienda e  le  attivita'  agrituristiche  esercitate  ai
sensi del presente capo. 
  5. La Giunta regionale, con il regolamento  di  attuazione  di  cui
all'art. 37, provvede all'adozione delle modalita' e dei  criteri  di
classificazione omogenei, nonche' dell'uso del marchio che individua,
nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con
quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari  e
forestali con il decreto 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri
omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche)  e  con  il
decreto  3  giugno  2014  (Modalita'  di  applicazione  del   Marchio
nazionale dell'agriturismo e  istituzione  del  repertorio  nazionale
dell'agriturismo). 
  6. Le attivita' di ospitalita' rurale familiare  si  dotano  di  un
ulteriore specifico marchio grafico predisposto e  approvato  secondo
le modalita' di cui al comma 5. 
  7.  Eventuali  modifiche  oggettive  comportanti  il  cambio  della
classificazione  dell'azienda  agrituristica   sono   soggette   alle
procedure amministrative di cui all'art. 33, comma 4.