Art. 35 Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche 1. L'uso della denominazione agriturismo e dei suoi termini attributivi derivati e' riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attivita' agrituristiche ai sensi dell'art. 25. 2. L'uso della denominazione ospitalita' rurale familiare e' riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attivita' turistiche ricettive ai sensi dell'art. 29. 3. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 e' consentita la denominazione posto tappa se la struttura ricettiva agrituristica o di ospitalita' rurale familiare e' situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37. 4. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalita' dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attivita' agrituristiche esercitate ai sensi del presente capo. 5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'art. 37, provvede all'adozione delle modalita' e dei criteri di classificazione omogenei, nonche' dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014 (Modalita' di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo). 6. Le attivita' di ospitalita' rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalita' di cui al comma 5. 7. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'art. 33, comma 4.