Art. 36 Interventi per lo sviluppo 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica. 2. La Regione promuove l'attivita' agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.