Art. 36 
 
                     Interventi per lo sviluppo 
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  degli  strumenti  di  programmazione
adottati in base alla normativa europea, statale  e  regionale  sullo
sviluppo rurale, realizza azioni di  sostegno  dello  sviluppo  e  di
promozione dell'offerta agrituristica. 
  2.  La  Regione  promuove  l'attivita'  agrituristica  sul  proprio
territorio  attraverso  propri  portali  turistici,   aggiornati   in
collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.