Art. 37 
 
                     Regolamento di attuazione. 
 
  1. La Giunta  regionale,  con  proprio  regolamento,  acquisito  il
parere della commissione consiliare competente, con riferimento  alle
attivita' agrituristiche, disciplina: 
    a) i parametri per la definizione dei rapporti  di  prevalenza  e
connessione tra attivita' agricola e  attivita'  agrituristica  sulla
base  di  apposite  tabelle  per  il  calcolo  delle  ore  lavorative
occorrenti per l'attivita' agricola, le  modalita'  di  conteggio,  i
criteri per la determinazione delle relative percentuali di  prodotti
agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di  pasti  e
bevande, i valori della  produzione  standard  nonche'  i  limiti  di
ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27; 
    b)  i  criteri  e  le  modalita'  di  verifica  del  rapporto  di
prevalenza e di connessione tra attivita'  agricola  e  agrituristica
sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve  allegare
alla documentazione utile per l'apertura dell'attivita', nel rispetto
delle  previsioni  indicate   all'art.   28   tenendo   conto   delle
caratteristiche del  territorio,  delle  condizioni  socio-economiche
della zona nonche' delle tecniche  colturali  stabilmente  utilizzate
dall'imprenditore agricolo; 
    c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai  fini
dell'esercizio agrituristico di cui all'art. 31, comma 2, lettera a),
nel rispetto della ruralita' dei luoghi e degli strumenti urbanistici
di pianificazione territoriale locale; 
    d) i criteri e le modalita' per gli interventi  di  recupero  del
patrimonio  edilizio  esistente  e  per  gli  eventuali   ampliamenti
strutturali ai fini dello svolgimento  dell'attivita'  agrituristica,
tenendo conto  anche  delle  caratteristiche  di  pregio  storico  ed
architettonico riferibili a tipologie meritevoli di  conservazione  e
tutela; 
    e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza
e di accessibilita' dei locali da adibire ad attivita' agrituristica,
degli spazi aperti destinati  alla  sosta  dei  campeggiatori,  delle
piscine e di ulteriori  attivita'  pertinenziali,  laddove  presenti,
nonche' di eventuali servizi connessi, tenuto conto della  disciplina
statale,  regionale  e  dei  regolamenti  igienico-edilizi   comunali
vigenti in materia e delle disposizioni previste all'art. 32; 
    f) le modalita' e i criteri omogenei di classificazione,  nonche'
dell'uso del marchio che  individua,  nel  territorio  regionale,  le
aziende  agrituristiche  sulla  base  dei  parametri  approvati   dal
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  con  il
decreto 13 febbraio 2013 e con il decreto 3 giugno 2014; 
    g) i requisiti professionali del  personale  interno  a  servizio
dell'attivita'  agrituristica  nonche'  di  eventuali   collaboratori
professionali  esterni  a  servizio  delle  attivita'   complementari
all'agriturismo; 
    h) il periodo di apertura delle  aziende  agrituristiche  tenendo
conto della  possibilita'  di  esercitare  l'attivita'  con  apertura
annuale o stagionale. 
  2. Con riferimento all'ospitalita' rurale familiare, il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce: 
    a) i requisiti  e  le  modalita'  di  esercizio  dell'ospitalita'
rurale  familiare  tenendo  conto  della  qualifica  di  imprenditore
agricolo professionale e nel  rispetto  della  normativa  statale  di
riferimento; 
    b) le modalita' e i criteri  di  adozione  e  di  utilizzo  dello
specifico marchio grafico che individua,  nel  territorio  regionale,
l'attivita' di  ospitalita'  rurale  familiare  esercitata  ai  sensi
dell'art. 29. 
  3. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  stabilisce,  inoltre,  le
caratteristiche  dei  servizi  turistici  offerti   dalle   strutture
agrituristiche e di ospitalita' rurale  familiare  che  si  avvalgono
della denominazione aggiuntiva posto tappa e  le  loro  modalita'  di
identificazione e di comunicazione al pubblico,  tenuto  conto  delle
peculiarita' della relativa struttura ricettiva.