Art. 37 Regolamento di attuazione. 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attivita' agrituristiche, disciplina: a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attivita' agricola e attivita' agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attivita' agricola, le modalita' di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonche' i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27; b) i criteri e le modalita' di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attivita' agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attivita', nel rispetto delle previsioni indicate all'art. 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonche' delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo; c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'art. 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralita' dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; d) i criteri e le modalita' per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attivita' agrituristica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela; e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilita' dei locali da adibire ad attivita' agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attivita' pertinenziali, laddove presenti, nonche' di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'art. 32; f) le modalita' e i criteri omogenei di classificazione, nonche' dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 e con il decreto 3 giugno 2014; g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attivita' agrituristica nonche' di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attivita' complementari all'agriturismo; h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilita' di esercitare l'attivita' con apertura annuale o stagionale. 2. Con riferimento all'ospitalita' rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce: a) i requisiti e le modalita' di esercizio dell'ospitalita' rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento; b) le modalita' e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attivita' di ospitalita' rurale familiare esercitata ai sensi dell'art. 29. 3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalita' rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa e le loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' della relativa struttura ricettiva.