Art. 38 Controllo dell'attuazione e dei risultati 1. La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista dall'art. 107, comma 2 con le seguenti informazioni, che rendono conto delle modalita' di attuazione e dei risultati ottenuti in attuazione del presente titolo: a) l'andamento delle principali attivita' e iniziative realizzate sul territorio regionale per promuovere la multifunzionalita' e la diversificazione delle attivita' delle aziende agricole singole o associate; b) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attivita' di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili; c) il contributo dato allo sviluppo dell'attivita' agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalita' rurale familiare previsto dall'art. 29; d) la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano attivita' di fattoria sociale o di fattoria didattica iscritte negli elenchi di cui all'art. 18, comma 4 e all'art. 19, comma 6; e) le attivita' svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale di cui all'art. 18, comma 7 ed, in particolare, le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali; f) la consistenza delle aziende agricole, singole o associate, che esercitano l'attivita' di presidio agricolo di prossimita' di cui all'art. 20, la descrizione delle modalita' operative e la tipologia dei servizi forniti attraverso lo svolgimento di questa attivita'; g) le misure di sostegno attivate, i risultati conseguiti, nonche' l'entita' e le fonti di finanziamento.