Art. 38 
 
              Controllo dell'attuazione e dei risultati 
 
  1. La Giunta regionale integra i contenuti della relazione prevista
dall'art. 107, comma 2 con  le  seguenti  informazioni,  che  rendono
conto delle modalita' di  attuazione  e  dei  risultati  ottenuti  in
attuazione del presente titolo: 
    a) l'andamento delle principali attivita' e iniziative realizzate
sul territorio regionale per promuovere la  multifunzionalita'  e  la
diversificazione delle attivita' delle  aziende  agricole  singole  o
associate; 
    b) in che misura la semplificazione delle procedure  ha  favorito
il consolidamento e l'incremento delle attivita' di  agriturismo  sul
territorio regionale  con  particolare  riferimento  all'aumento  dei
posti letto disponibili; 
    c) il contributo dato allo sviluppo dell'attivita'  agrituristica
dalla diffusione del modello di ospitalita' rurale familiare previsto
dall'art. 29; 
    d) la consistenza delle aziende agricole,  singole  o  associate,
che esercitano attivita' di fattoria sociale o di fattoria  didattica
iscritte negli elenchi di cui all'art. 18, comma  4  e  all'art.  19,
comma 6; 
    e)    le    attivita'    svolte    dall'Osservatorio    regionale
sull'agricoltura  sociale  di  cui  all'art.  18,  comma  7  ed,   in
particolare, le  iniziative  promosse  con  la  rete  delle  fattorie
sociali; 
    f) la consistenza delle aziende agricole,  singole  o  associate,
che esercitano l'attivita' di presidio agricolo di prossimita' di cui
all'art. 20, la descrizione delle modalita' operative e la  tipologia
dei servizi forniti attraverso lo svolgimento di questa attivita'; 
    g) le  misure  di  sostegno  attivate,  i  risultati  conseguiti,
nonche' l'entita' e le fonti di finanziamento.