Art. 39 
 
                   Valorizzazione delle produzioni 
                     agricole ed agroalimentari 
 
  1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere
c)  e  m),  promuove  la  produzione,  la  commercializzazione  e  la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  destinati
all'alimentazione umana con specificita' di processo e  di  prodotto,
aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme
di  commercializzazione  o  ai  requisiti  minimi   stabiliti   dalla
normativa europea e statale. 
  2. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere
c), i),  m),  n),  o)  e  p)  valorizza  le  produzioni  agricole  ed
agroalimentari  e  il  paesaggio  rurale  del   Piemonte   attraverso
l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il  riconoscimento,
l'indirizzo ed  il  coordinamento  delle  enoteche  regionali,  delle
botteghe del vino, delle cantine comunali e  delle  strade  tematiche
dei prodotti agroalimentari del Piemonte. 
  3. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere
c), i),  m),  n),  o)  e  p)  valorizza  le  produzioni  agricole  ed
agroalimentari  ed  il  paesaggio  rurale  del  Piemonte   attraverso
l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'art. 43 al fine di
coniugare le attivita' economiche  con  la  cultura,  la  storia,  la
tradizione e l'offerta turistica locale. 
  4. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere
m) e n), promuove un servizio di tracciabilita'  e  rintracciabilita'
dei prodotti agricoli e agroalimentari,  attraverso  una  piattaforma
informatica multifunzionale open source decentrata. 
  5. La Regione per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
c), l), m)  e  n),  promuove  la  valorizzazione  delle  filiere  con
particolare attenzione all'equita'  nella  distribuzione  del  valore
aggiunto del prodotto agricolo.