Art. 39 Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari 1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e m), promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale. 2. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle enoteche regionali, delle botteghe del vino, delle cantine comunali e delle strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte. 3. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'art. 43 al fine di coniugare le attivita' economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale. 4. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere m) e n), promuove un servizio di tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, attraverso una piattaforma informatica multifunzionale open source decentrata. 5. La Regione per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), l), m) e n), promuove la valorizzazione delle filiere con particolare attenzione all'equita' nella distribuzione del valore aggiunto del prodotto agricolo.