Art. 4 
 
             Partecipazione ad organismi internazionali 
 
  1. La Regione, allo scopo di dare attuazione alle  finalita'  della
presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali  operanti
nella determinazione della politica agricola. 
  2. La Giunta regionale  con  propria  deliberazione  disciplina  le
modalita' organizzative delle singole adesioni.