Art. 40 
 
                Sistema di qualita' delle produzioni 
                     agricole ed agroalimentari 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 39, comma 1,  e'  istituito  il
sistema di qualita' delle produzioni agricole ed  agroalimentari,  di
seguito denominato Sistema. 
  2. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare  competente,  approva  i  regolamenti  di  attuazione  del
Sistema, tenuto conto dei seguenti principi: 
    a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati; 
    b)  la  trasparenza  del  Sistema,  la  rintracciabilita'  e   la
tracciabilita' completa dei prodotti; 
    c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; 
    d) la tutela dell'assetto  dei  territori  nelle  sue  componenti
ambientali, sociali e paesaggistiche; 
    e) la valorizzazione  della  naturale  vocazione  produttiva  dei
territori, delle radici storiche e culturali; 
    f) la salvaguardia delle identita'  delle  comunita'  secondo  le
tradizioni e la cultura locali. 
  3. I regolamenti di cui al comma 2 definiscono: 
    a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni
prodotto che individuano i processi produttivi  e  gli  elementi  che
contraddistinguono la qualita' superiore del prodotto o del  processo
produttivo; 
    b) la disciplina di etichettatura dei prodotti; 
    c) i  contenuti  dei  piani  di  controllo  dei  disciplinari  di
produzione, il cui rispetto e' verificato da organismi  di  controllo
indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale; 
    d) il logo identificativo del Sistema; 
    e) le modalita' di adesione dei produttori al Sistema; 
    f) le modalita' di  rilascio  ai  produttori  dell'autorizzazione
all'uso del logo identificativo; 
    g) le modalita' di comunicazione alla  Regione  degli  esiti  dei
controlli da parte degli organismi di controllo di cui  alla  lettera
c).