Art. 40 Sistema di qualita' delle produzioni agricole ed agroalimentari 1. Per le finalita' di cui all'art. 39, comma 1, e' istituito il sistema di qualita' delle produzioni agricole ed agroalimentari, di seguito denominato Sistema. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi: a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati; b) la trasparenza del Sistema, la rintracciabilita' e la tracciabilita' completa dei prodotti; c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; d) la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientali, sociali e paesaggistiche; e) la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali; f) la salvaguardia delle identita' delle comunita' secondo le tradizioni e la cultura locali. 3. I regolamenti di cui al comma 2 definiscono: a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualita' superiore del prodotto o del processo produttivo; b) la disciplina di etichettatura dei prodotti; c) i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto e' verificato da organismi di controllo indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale; d) il logo identificativo del Sistema; e) le modalita' di adesione dei produttori al Sistema; f) le modalita' di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo; g) le modalita' di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).