Art. 41 Piattaforma informatica multifunzionale 1. Per le finalita' di cui all'art. 39, comma 4, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare archivi digitali distribuiti ed interconnessi, condivisi, inalterabili ed immodificabili, in grado sia di favorire forme estese di trasparenza, sia di valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari permettendo l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione ed alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ed agroalimentari. 2. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte degli aderenti alla filiera agroalimentare e' libera ed avviene su base volontaria. 3. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonche' l'adesione alla stessa ed il suo utilizzo attraverso specifiche attivita' di formazione ed informazione. 4. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce anche avvalendosi di esperti in materia: a) i requisiti, le specifiche tecniche, i livelli di performance tecnica, di sicurezza e di affidabilita' della piattaforma; b) le modalita' di accesso e di fruizione del servizio.