Art. 41 
 
               Piattaforma informatica multifunzionale 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'art.  39,  comma  4,  la  Regione
promuove  la  creazione,  lo  sviluppo  e   l'applicazione   di   una
piattaforma informatica multifunzionale open source al fine di creare
archivi   digitali   distribuiti   ed    interconnessi,    condivisi,
inalterabili ed immodificabili, in grado sia di favorire forme estese
di  trasparenza,  sia  di  valorizzare   i   prodotti   agricoli   ed
agroalimentari permettendo l'accesso da parte  dei  consumatori  alle
informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione ed
alle   caratteristiche   qualitative   dei   prodotti   agricoli   ed
agroalimentari. 
  2. L'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale da parte
degli aderenti alla filiera agroalimentare e' libera  ed  avviene  su
base volontaria. 
  3. La Regione promuove la conoscenza della piattaforma  informatica
multifunzionale, nonche' l'adesione alla stessa ed  il  suo  utilizzo
attraverso specifiche attivita' di formazione ed informazione. 
  4. La  Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  competente
commissione consiliare, con deliberazione, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce anche
avvalendosi di esperti in materia: 
    a) i requisiti, le specifiche tecniche, i livelli di  performance
tecnica, di sicurezza e di affidabilita' della piattaforma; 
    b) le modalita' di accesso e di fruizione del servizio.