Art. 42 
 
Enoteche regionali, Botteghe del  vino,  Cantine  comunali  e  Strade
  tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte 
 
  1. La Regione in  attuazione  dell'art.  39,  comma  2,  incentiva,
indirizza e coordina le attivita'  delle  Enoteche  regionali,  delle
Botteghe del  vino,  delle  Cantine  comunali  nonche'  delle  Strade
tematiche dei prodotti agroalimentari del  Piemonte,  allo  scopo  di
promuovere: 
    a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni  enologiche
di qualita' con particolare  riguardo  ai  vini  a  denominazione  di
origine ricadenti sul territorio  regionale,  nonche'  ai  marchi  di
qualita' di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei
vini; 
    b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti  agroalimentari
piemontesi di qualita'; 
    c)  la  conoscenza  e  la  valorizzazione  del  paesaggio  rurale
piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualita'; 
    d)   la   realizzazione   di   un'azione   di   conservazione   e
documentazione della cultura contadina anche assumendo  la  forma  di
musei etnografici ed enologici. 
  2. La Regione riconosce  le  Enoteche  regionali  in  possesso  dei
seguenti requisiti obbligatori: 
    a) essere costituite con atto pubblico con la  partecipazione  di
almeno due delle  seguenti  categorie:  enti  pubblici,  consorzi  di
tutela dei vini a denominazione di origine,  produttori  vitivinicoli
singoli o associati; 
    b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento  delle  attivita'
di cui alle lettere c), d), e) ed f); 
    c)  valorizzare  le  produzioni   enologiche   e   agroalimentari
piemontesi di qualita'; 
    d) operare in sede  aperta  al  pubblico  che  possieda  adeguati
requisiti storici, artistici ed architettonici; 
    e) adottare una idonea selezione dei vini proposti; 
    f)  svolgere  l'eventuale  attivita'  commerciale  esclusivamente
senza fini di lucro e come attivita' strumentale  e  funzionale  agli
obiettivi di cui al comma 1. 
  3. La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine  comunali
in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
    a) essere promosse da enti locali, da viticoltori associati o  da
cantine sociali cooperative; 
    b) adottare una idonea selezione dei vini proposti. 
  4. La Regione riconosce, secondo la normativa  statale,  le  Strade
tematiche  riferite  a  specifiche  produzioni  agroalimentari  quali
percorsi,  segnalati  e  pubblicizzati,  che  collegano   luoghi   di
interesse,  ambientale,  culturale,  agricolo  e  commerciale;   esse
costituiscono uno strumento attraverso il  quale  i  territori  e  le
relative  produzioni  agroalimentari  di  qualita'   possono   essere
divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 
  5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
definisce: 
    a) i requisiti minimi delle Enoteche  regionali,  delle  Botteghe
del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione
dei vini proposti ed i requisiti storici, artistici ed architettonici
delle sedi; 
    b) gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione  nonche'
le  eventuali  forme  di  promozione  e  sovvenzione  delle  Enoteche
regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine  comunali  e  delle
Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte; 
    c) le modalita' di  adeguamento  delle  Enoteche  regionali  gia'
costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).