Art. 42 Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte 1. La Regione in attuazione dell'art. 39, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attivita' delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonche' delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere: a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualita' con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonche' ai marchi di qualita' di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini; b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualita'; c) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualita'; d) la realizzazione di un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina anche assumendo la forma di musei etnografici ed enologici. 2. La Regione riconosce le Enoteche regionali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) essere costituite con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati; b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c), d), e) ed f); c) valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari piemontesi di qualita'; d) operare in sede aperta al pubblico che possieda adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici; e) adottare una idonea selezione dei vini proposti; f) svolgere l'eventuale attivita' commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attivita' strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1. 3. La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine comunali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: a) essere promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative; b) adottare una idonea selezione dei vini proposti. 4. La Regione riconosce, secondo la normativa statale, le Strade tematiche riferite a specifiche produzioni agroalimentari quali percorsi, segnalati e pubblicizzati, che collegano luoghi di interesse, ambientale, culturale, agricolo e commerciale; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni agroalimentari di qualita' possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce: a) i requisiti minimi delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione dei vini proposti ed i requisiti storici, artistici ed architettonici delle sedi; b) gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonche' le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte; c) le modalita' di adeguamento delle Enoteche regionali gia' costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).