Art. 43 Individuazione dei Distretti del cibo 1. Per le finalita' di cui all'art. 39, comma 3, la Regione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001, individua i Distretti del cibo. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo di cui al comma 1 e la relativa disciplina. 3. I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualita' gia' riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nei Distretti del cibo di cui al comma 1.