Art. 43 
 
                Individuazione dei Distretti del cibo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 39,  comma  3,  la  Regione  ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001,  individua  i
Distretti del cibo. 
  2. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare  competente,  entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, adotta il regolamento di  individuazione
dei Distretti del cibo di cui al comma 1 e la relativa disciplina. 
  3. I distretti rurali ed i  distretti  agroalimentari  di  qualita'
gia' riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore  della
presente legge rientrano nei Distretti del cibo di cui al comma 1.