Art. 44 Tutela e valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare 1. La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare), promuove azioni di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica. 2. La Regione sostiene le attivita' degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare di cui all'art. 4 della legge n. 194/2015. 3. La Regione promuove progetti volti al recupero, alla conservazione ed alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare.