Art. 44 
 
             Tutela e valorizzazione della biodiversita' 
                 di interesse agricolo ed alimentare 
 
  1. La Regione, ai sensi  della  legge  1°  dicembre  2015,  n.  194
(Disposizioni per la tutela e la valorizzazione  della  biodiversita'
di   interesse   agricolo   e   alimentare),   promuove   azioni   di
valorizzazione  della  biodiversita'   di   interesse   agricolo   ed
alimentare, finalizzate  alla  tutela  ed  alla  conservazione  delle
risorse genetiche locali  a  rischio  di  estinzione  e  di  erosione
genetica. 
  2. La Regione sostiene  le  attivita'  degli  agricoltori  e  degli
allevatori custodi e dei centri di conservazione ex  situ,  volte  al
recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e  alla
realizzazione della Rete nazionale della biodiversita'  di  interesse
agricolo ed alimentare di cui all'art. 4 della legge n. 194/2015. 
  3.  La  Regione  promuove  progetti   volti   al   recupero,   alla
conservazione ed alla trasmissione delle  conoscenze  in  materia  di
biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare.