Art. 45 Produzione della birra agricola piemontese 1. La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) del ecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole. 2. La Giunta regionale con deliberazione disciplina, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per la produzione e la vendita di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla provenienza delle materie prime, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.