Art. 45 
 
                       Produzione della birra 
                         agricola piemontese 
 
  1. La  Regione,  nell'ambito  dei  prodotti  individuati  ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, lettera c) del  ecreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione  da  parte
dell'imprenditore  agricolo,  singolo  o  associato,   favorisce   la
produzione della birra agricola da parte delle imprese agricole. 
  2.  La  Giunta  regionale  con  deliberazione   disciplina,   entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  i
criteri e le modalita' per  la  produzione  e  la  vendita  di  birra
agricola piemontese da parte delle imprese agricole, con  particolare
riferimento alla  provenienza  delle  materie  prime,  come  previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.