Art. 46 
 
                          Piante officinali 
 
  1. La Giunta regionale, in applicazione dell'art. 2, comma  3,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia  di
coltivazione,  raccolta   e   prima   trasformazione   delle   piante
officinali, ai sensi dell'art. 5, della  legge  28  luglio  2016,  n.
154), stabilisce con deliberazione, le modalita'  di  formazione,  di
aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e  l'attivita'
di consulenza aziendale in materia di coltivazione, raccolta e  prima
trasformazione delle piante officinali.