Art. 46 Piante officinali 1. La Giunta regionale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154), stabilisce con deliberazione, le modalita' di formazione, di aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attivita' di consulenza aziendale in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.