Art. 47 
 
                    Raccolta di specie spontanee 
                          ad uso alimentare 
 
  1. La Regione promuove la  raccolta  di  specie  spontanee  ad  uso
alimentare. 
  2. La Giunta regionale stabilisce, con  propria  deliberazione,  le
modalita' di formazione dei raccoglitori e quelle di raccolta.