Art. 48 Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale 1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali, la Regione detta disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, identificato nel territorio regionale piemontese. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, nonche' del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari, e del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale. 3. I destinatari degli interventi previsti dal presente capo sono: a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; b) i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile; c) le cooperative agricole di produzione primaria. 4. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari. 5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione con cui sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.