Art. 48 
 
          Lavorazione, trasformazione e confezionamento dei 
        prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale 
 
  1. Al fine di sostenere e preservare le piccole produzioni agricole
locali,  la  Regione  detta  disposizioni  dirette  ad  agevolare  la
lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti  di
cui  al  comma  4,  destinati  alla  degustazione  effettuata  presso
l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale  nel  mercato
locale, identificato nel territorio regionale piemontese. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in  osservanza  della
normativa in materia di igiene e  sicurezza  degli  alimenti  ed,  in
particolare, nel rispetto del regolamento (CE) 28  gennaio  2002,  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  che  stabilisce  i
principi e i requisiti generali della  legislazione  alimentare,  che
istituisce l'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare  e  che
fissa procedure nel campo della  sicurezza  alimentare,  nonche'  del
regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari, e del regolamento
(CE) 29 aprile  2004,  n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in  materia  d'igiene  per
gli alimenti di origine animale. 
  3. I destinatari degli interventi previsti dal presente capo sono: 
    a) gli imprenditori agricoli di  cui  all'art.  2135  del  codice
civile; 
    b) i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del codice civile; 
    c) le cooperative agricole di produzione primaria. 
  4.  Sono  consentiti  la  lavorazione,  la  trasformazione  ed   il
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di   esclusiva   produzione
aziendale. Sono ammessi  prodotti  extra  aziendali  tradizionalmente
usati a fini conservativi: sale, zucchero, olio, aceto e similari. 
  5. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, approva entro novanta giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge il regolamento di attuazione con cui sono
definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari  relativi  alla
lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui  al
comma 4, nel rispetto di quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n.
178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.