Art. 49 Avvio dell'attivita' 1. Le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono soggette a notifica sanitaria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 da presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l'impresa. 2. L'esercizio dell'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001.