Art. 49 
 
                        Avvio dell'attivita' 
 
  1. Le attivita' di lavorazione,  trasformazione  e  confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono  soggette  a  notifica
sanitaria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  da
presentare al SUAP del comune in cui ha sede legale l'impresa. 
  2. L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di  cui  all'art.  4
del decreto legislativo n. 228/2001.