Art. 5 
 
                           Programmazione 
 
  1. La Regione, ai sensi  degli  articoli  4  e  62  dello  statuto,
esercita la funzione di programmazione nel  rispetto  delle  norme  e
degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarieta'
ed  integrazione  con  le  politiche   di   settore,   ambientali   e
territoriali  mediante  l'adozione  del  Programma  regionale   degli
interventi di cui all'art. 6.