Art. 5 Programmazione 1. La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello statuto, esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarieta' ed integrazione con le politiche di settore, ambientali e territoriali mediante l'adozione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6.