Art. 50 
 
Requisiti dei locali, locale polifunzionale e  autocontrollo  per  la
  lavorazione, la trasformazione e il  confezionamento  dei  prodotti
  agricoli di esclusiva provenienza aziendale 
 
  1. Le attivita' di lavorazione,  trasformazione  e  confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono svolte presso i locali
dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo. 
  2. I requisiti  edilizi  dei  locali  destinati  alla  lavorazione,
trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici
ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto
delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici. 
  3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e  delle
attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui  al
comma 6, sono specificati con il  regolamento  di  cui  all'art.  48,
comma 5, nel rispetto della normativa statale e regionale in  materia
di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi
di flessibilita'  di  cui  ai  regolamenti  (CE)  n.  852/2004  e  n.
853/2004. 
  4. La destinazione di un locale alle attivita' di cui  al  comma  1
non determina la necessita' di un cambiamento di  destinazione  d'uso
dello stesso. 
  5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento  dei
prodotti di cui all'art. 48,  comma  4,  puo'  essere  utilizzata  la
cucina dell'abitazione  dell'imprenditore  agricolo,  purche'  dotata
delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte  dal  regolamento
di  cui  all'art.  48,  comma  5  e  purche'  le  lavorazioni  e   le
trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso  domestico  del
locale. 
  6. Per  lo  svolgimento  delle  diverse  fasi  di  lavorazione  dei
prodotti di cui all'art. 48, comma 4, e'  consentito  utilizzare  uno
stesso  locale,  subordinatamente  alla  sussistenza  delle  seguenti
condizioni: 
    a) le attivita' sono effettuate in tempi diversi ed  intervallate
da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare  pericoli
per gli alimenti, con  particolare  riferimento  alle  contaminazioni
crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; 
    b)  le  tempistiche  e   le   modalita'   di   separazione   sono
accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui al comma 8. 
  7. Le  lavorazioni  possono  anche  interessare  prodotti  agricoli
diversi tra di loro; in tal caso  esse  sono  effettuate  in  momenti
distinti, attuando, tra una lavorazione  e  la  successiva,  adeguate
operazioni  di  pulizia  e  disinfezione,  atte  ad  eliminare   ogni
possibile pericolo di contaminazione. 
  8.  I  soggetti  che  svolgono   le   attivita'   di   lavorazione,
trasformazione e confezionamento di cui al presente capo sono  tenuti
a redigere un piano di autocontrollo secondo  le  modalita'  previste
dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. 
  9. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta  linee
guida relative alle procedure di autocontrollo.