Art. 50 Requisiti dei locali, locale polifunzionale e autocontrollo per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale 1. Le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, sono svolte presso i locali dell'azienda o dell'abitazione dell'imprenditore agricolo. 2. I requisiti edilizi dei locali destinati alla lavorazione, trasformazione e confezionamento sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici. 3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, compresi quelli per il locale polifunzionale di cui al comma 6, sono specificati con il regolamento di cui all'art. 48, comma 5, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilita' di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. 4. La destinazione di un locale alle attivita' di cui al comma 1 non determina la necessita' di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso. 5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, puo' essere utilizzata la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purche' dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'art. 48, comma 5 e purche' le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale. 6. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 48, comma 4, e' consentito utilizzare uno stesso locale, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) le attivita' sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico; b) le tempistiche e le modalita' di separazione sono accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui al comma 8. 7. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione. 8. I soggetti che svolgono le attivita' di lavorazione, trasformazione e confezionamento di cui al presente capo sono tenuti a redigere un piano di autocontrollo secondo le modalita' previste dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. 9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta linee guida relative alle procedure di autocontrollo.