Art. 51 Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare 1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1 lettere m) ed n), istituisce un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti. 2. Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni e si attua in tutto il territorio regionale con le modalita' e gli strumenti operativi previsti dal presente titolo.