Art. 51 
 
                 Contrasto alle frodi e monitoraggio 
                   della produzione agroalimentare 
 
  1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, comma 1, lettera d)  e
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui  all'art.  1  della  legge  22
luglio 1975, n. 382) e nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1 lettere m) ed n), istituisce  un  sistema  per  il  contrasto
delle frodi agroalimentari  e  delle  pratiche  ingannevoli  adottate
nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio,  mediazione,
commercializzazione   dei   prodotti   agroalimentari,   uso    della
designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione
delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese
quelle relative ai contributi e aiuti. 
  2. Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene  il  coordinato
svolgimento dei compiti comunque affidati in  materia  alle  regioni,
alle province ed  ai  comuni  e  si  attua  in  tutto  il  territorio
regionale con le modalita' e gli  strumenti  operativi  previsti  dal
presente titolo.