Art. 52 
 
                       Strumenti di intervento 
 
  1. Per il raggiungimento delle  finalita'  del  presente  titolo  e
nell'ambito  delle  attivita'  volte  alla  repressione  delle  frodi
agroalimentari, la Regione: 
    a) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare  (SAA)
di cui all'art. 54, comma 1; 
    b) istituisce, in attuazione delle disposizioni  contenute  nella
legge  12  dicembre  2016,  n.   238   (Disciplina   organica   della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino),
sistemi di controllo  quantitativi,  nonche'  qualitativi  delle  uve
provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo; 
    c) adotta i provvedimenti,  in  ottemperanza  delle  disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle relative norme di
attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi
e di mercato; 
    d) attua un monitoraggio delle aziende operanti  all'interno  del
sistema agroalimentare regionale; 
    e) provvede per la modernizzazione dei processi di  monitoraggio,
accertamento,  verifica  e  controllo  delle   frodi   agroalimentari
attraverso l'utilizzo di tecnologie  innovative  anche  telemetriche,
oggetti  volanti  radiocomandati,  sistemi   sensoristici   avanzati,
immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications
technology  (ICT),  applicazioni  software  per  telefoni   cellulari
multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali  di
libero accesso; 
    f) acquisisce e si  avvale,  nell'ambito  del  programma  di  cui
all'art. 53, comma 1, lettera c), delle informazioni  preesistenti  e
concernenti  le  aziende   operanti   nel   settore   agroalimentare,
attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi
del settore  sia  pubblico  sia  privato,  nonche'  le  dichiarazioni
presentate dai titolari delle  aziende  che  producono,  trasformano,
elaborano,   detengono,   trasportano,   commercializzano    prodotti
agroalimentari. 
  2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere  d),  e),
ed f), sono restituite,  eventualmente  integrate  con  richieste  di
informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le  modalita'
ed  i  criteri  definiti   dalla   Giunta   regionale   con   propria
deliberazione, nella forma di documento riassuntivo. 
  3. Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria
del documento riassuntivo di cui al  comma  2,  entro  trenta  giorni
dalla data di ricevimento, lo  consolida  tramite  sottoscrizione  ed
eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati  ivi  contenuti;  il
documento consolidato e' oggetto di verifica e controllo da parte dei
SAA. 
  4.  I  soggetti  pubblici  e  privati  forniscono  le  informazioni
necessarie all'espletamento delle  attivita'  previste  dal  presente
titolo. 
  5.  Qualora  una  o  piu'  produzioni  agricole  ed  agroalimentari
regionali siano  oggetto  di  criticita'  o  di  emergenze  legate  a
fenomeni di frodi o  di  sofisticazioni,  la  Giunta  regionale  puo'
disporre l'esecuzione  di  attivita'  straordinarie  di  vigilanza  e
controllo, affidandole ai SAA.