Art. 52 Strumenti di intervento 1. Per il raggiungimento delle finalita' del presente titolo e nell'ambito delle attivita' volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione: a) si avvale dei servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'art. 54, comma 1; b) istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sistemi di controllo quantitativi, nonche' qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo; c) adotta i provvedimenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle relative norme di attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato; d) attua un monitoraggio delle aziende operanti all'interno del sistema agroalimentare regionale; e) provvede per la modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni Information and communications technology (ICT), applicazioni software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali di libero accesso; f) acquisisce e si avvale, nell'ambito del programma di cui all'art. 53, comma 1, lettera c), delle informazioni preesistenti e concernenti le aziende operanti nel settore agroalimentare, attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi del settore sia pubblico sia privato, nonche' le dichiarazioni presentate dai titolari delle aziende che producono, trasformano, elaborano, detengono, trasportano, commercializzano prodotti agroalimentari. 2. Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere d), e), ed f), sono restituite, eventualmente integrate con richieste di informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le modalita' ed i criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella forma di documento riassuntivo. 3. Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria del documento riassuntivo di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, lo consolida tramite sottoscrizione ed eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati ivi contenuti; il documento consolidato e' oggetto di verifica e controllo da parte dei SAA. 4. I soggetti pubblici e privati forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente titolo. 5. Qualora una o piu' produzioni agricole ed agroalimentari regionali siano oggetto di criticita' o di emergenze legate a fenomeni di frodi o di sofisticazioni, la Giunta regionale puo' disporre l'esecuzione di attivita' straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.