Art. 53 Funzioni della Regione 1. La Regione per le finalita' di cui all'art. 51: a) istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; b) istituisce, presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA; c) redige il programma annuale di intervento dei SAA; d) individua i laboratori di analisi ove svolgere la ricerca analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo; e) attiva gli strumenti di intervento di cui all'art. 52 e istituisce il portale dei SAA per la raccolta delle informazioni necessarie alle attivita' previste dal presente titolo, attraverso l'adozionedei necessari atti amministrativi. 2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo. 3. Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'art. 55.