Art. 53 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione per le finalita' di cui all'art. 51: 
    a) istituisce e  presiede,  presso  la  struttura  competente  in
materia di agricoltura, il  Comitato  regionale  con  il  compito  di
coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle
sofisticazioni  nella  lavorazione  e  nel  commercio  dei   prodotti
alimentari di cui all'art. 6, comma 5, del  decreto-legge  18  giugno
1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e  repressione
delle  sofisticazioni  alimentari),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; 
    b) istituisce, presso  la  struttura  competente  in  materia  di
agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA; 
    c) redige il programma annuale di intervento dei SAA; 
    d) individua i laboratori di  analisi  ove  svolgere  la  ricerca
analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel
processo produttivo; 
    e) attiva gli strumenti  di  intervento  di  cui  all'art.  52  e
istituisce il portale dei SAA  per  la  raccolta  delle  informazioni
necessarie alle attivita' previste dal  presente  titolo,  attraverso
l'adozionedei necessari atti amministrativi. 
  2.  La  Giunta  regionale,  informata  la  commissione   consiliare
competente,  con  propria  deliberazione,  adotta  entro  centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  le  disposizioni
attuative del presente articolo. 
  3.  Sono  a  carico  della  Regione   le   spese   necessarie   per
l'applicazione  del  presente  titolo  comprese  quelle  relative  al
funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'art.
55.