Art. 56 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
q), la Regione riconosce nell'attivita' di bonifica  e  d'irrigazione
un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla  tutela  ed  alla
valorizzazione delle produzioni  agricole  con  particolare  riguardo
alla qualita' ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione
delle acque  ed  alla  salvaguardia  dell'ambiente  e  delle  risorse
naturali. 
  2. La Regione riconosce nei  consorzi  di  bonifica  e  negli  enti
irrigui gli organismi idonei allo svolgimento, da parte degli  utenti
interessati,  delle  attivita'  di  bonifica  e  d'irrigazione  e  di
gestione della risorsa idrica  nell'ambito  dell'attivita'  agricola.
Tali organismi concorrono all'efficace gestione della risorsa  idrica
attraverso  l'organizzazione  delle  reti  irrigue,  cooperando  alla
sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla  resilienza
ed alla conservazione dell'ambiente. 
  3. Il presente titolo, per l'attuazione delle finalita' di  cui  al
comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi  di
bonifica  e  degli  enti  irrigui,  ai  quali,  nel  rispetto  ed  in
attuazione del principio di sussidiarieta', riconosce  un  prevalente
ruolo sul territorio ai  fini  della  presentazione  di  proposte  di
programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle
opere irrigue e di bonifica.