Art. 56 Ambito di applicazione 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), la Regione riconosce nell'attivita' di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualita' ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. 2. La Regione riconosce nei consorzi di bonifica e negli enti irrigui gli organismi idonei allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attivita' di bonifica e d'irrigazione e di gestione della risorsa idrica nell'ambito dell'attivita' agricola. Tali organismi concorrono all'efficace gestione della risorsa idrica attraverso l'organizzazione delle reti irrigue, cooperando alla sicurezza idraulica del territorio rurale ed urbano, alla resilienza ed alla conservazione dell'ambiente. 3. Il presente titolo, per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarieta', riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini della presentazione di proposte di programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.