Art. 6 
 
                Programma regionale degli interventi 
 
  1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in
attuazione delle linee fondamentali di programmazione  contenute  nel
documento   economico-finanziario   regionale   (DEFR),   la   Giunta
regionale, anche sulla  base  delle  relazioni  presentate  ai  sensi
dell'art. 107 ed acquisito il  parere  della  commissione  consiliare
competente, approva un programma annuale degli interventi. 
  2. In particolare, il Programma e' adottato garantendo: 
    a) la partecipazione delle parti economiche  e  sociali  e  degli
enti locali; 
    b) l'individuazione di obiettivi strategici; 
    c) la selezione, la  concentrazione  ed  il  coordinamento  degli
interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato; 
    d) il coordinamento degli interventi pubblici  e  privati,  anche
con  riferimento  ai  programmi  gia'  approvati  nell'ambito   della
programmazione europea; 
    e) l'organizzazione  e  lo  sviluppo  di  progetti  integrati  di
filiera; 
    f) l'adeguamento degli interventi al mutare delle  condizioni  di
contesto; 
    g) ottimizzazione delle risorse disponibili. 
  3. Il Programma prevede: 
    a)    l'analisi    del    sistema    agricolo,    agroalimentare,
agroindustriale  e  rurale,   incluse   le   attivita'   commerciali,
artigianali  e  turistiche  di  piccola  scala  e   di   prossimita',
contenente i  punti  di  debolezza,  di  forza  ed  i  fabbisogni  di
intervento; 
    b) gli obiettivi da conseguire e la loro priorita'; 
    c) le strategie d'intervento finanziarie ed operative; 
    d) gli strumenti di attuazione; 
    e) gli interventi  da  attivare,  di  cui  all'allegato  B  parte
integrante  della  presente  legge,  nonche'  ogni  altro  intervento
previsto dalla presente legge; 
    f) le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto; 
    g) i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi; 
    h) le modalita' di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari
di cui all'art. 9. 
  4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa  produttiva
in zone interessate da  calamita'  naturali,  eventi  eccezionali  ed
avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'  naturali,  di  cui
all'art. 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono  oggetto
di uno specifico programma.