Art. 60 
 
                         Comprensori irrigui 
 
  1. I comprensori irrigui corrispondono ad unita' omogenee sotto  il
profilo idrografico e  funzionale,  in  relazione  alle  esigenze  di
coordinamento delle utenze, di organicita' degli interventi  irrigui,
della unitarieta' delle fonti di approvvigionamento e delle  reti  di
adduzione collettive. 
  2.  Gli  enti  irrigui  interessati  possono  inviare  alla  Giunta
regionale le proprie proposte di delimitazione o  di  modifica  delle
delimitazioni esistenti. 
  3. In ciascun comprensorio irriguo si costituisce ed  opera,  anche
attraverso associazione o accordi tra  consorzi,  un  solo  organismo
gestore, territorialmente competente, autorizzato  con  deliberazione
della Giunta regionale. 
  4. Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 alla  gestione
del comprensorio irriguo hanno la  natura  di  consorzio  privato  di
interesse pubblico.