Art. 60 Comprensori irrigui 1. I comprensori irrigui corrispondono ad unita' omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicita' degli interventi irrigui, della unitarieta' delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive. 2. Gli enti irrigui interessati possono inviare alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione o di modifica delle delimitazioni esistenti. 3. In ciascun comprensorio irriguo si costituisce ed opera, anche attraverso associazione o accordi tra consorzi, un solo organismo gestore, territorialmente competente, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale. 4. Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 alla gestione del comprensorio irriguo hanno la natura di consorzio privato di interesse pubblico.