Art. 62 Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 56, secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. 2. In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica. 3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano ad esercitare la loro attivita' conservando la loro personalita' giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato. 4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzidi bonifica ed altri enti irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dai soggettiinteressati, nel rispetto dei criteri dell'organicita', funzionalita' ed economicita' della gestione irrigua. 5. Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta regionale nomina un commissario secondo le procedure e le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 63.