Art. 62 
 
                        Consorzi di bonifica 
 
  1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono
con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attivita' di  cui
all'art. 56, secondo le direttive, i piani  e  i  programmi  disposti
dalla Regione. 
  2. In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo  consorzio  di
bonifica. 
  3. La costituzione di un consorzio  di  bonifica  non  comporta  la
cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano
ad esercitare la loro  attivita'  conservando  la  loro  personalita'
giuridica, la loro autonomia di gestione e  le  loro  competenze  sul
territorio interessato. 
  4. In  caso  di  sovrapposizione  territoriale  di  competenze  per
l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzidi bonifica ed altri  enti
irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dai
soggettiinteressati,  nel  rispetto  dei  criteri   dell'organicita',
funzionalita' ed economicita' della gestione irrigua. 
  5. Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta
regionale nomina un commissario secondo le procedure e  le  modalita'
stabilite nel regolamento di cui all'art. 63.