Art. 63 Regolamento 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce: a) le funzioni dei consorzi di bonifica; b) le modalita' di partecipazione al consorzio; c) le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione; d) le procedure di modifica e soppressione dei consorzi; e) gli obblighi dei consorziati; f) le modalita' e le procedure di costituzione del catasto consortile; g) le modalita' di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); h) le modalita' di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del regio decreto n. 368/1904; i) le modalita' di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica; l) i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalita' di determinazione del contributo di bonifica; m) gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalita' di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione; n) le modalita' di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi; o) gli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza ed anticorruzione.