Art. 63 
 
                             Regolamento 
 
  1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
acquisito  il  parere  della   commissione   consiliare   competente,
stabilisce: 
    a) le funzioni dei consorzi di bonifica; 
    b) le modalita' di partecipazione al consorzio; 
    c) le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa  degli
interessati o su iniziativa della Regione; 
    d) le procedure di modifica e soppressione dei consorzi; 
    e) gli obblighi dei consorziati; 
    f) le modalita'  e  le  procedure  di  costituzione  del  catasto
consortile; 
    g) le modalita' di rilascio di concessioni, licenze e permessi di
cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904,  n.  368
(Regolamento  sulle  bonificazioni  delle  paludi   e   dei   terreni
paludosi); 
    h) le modalita' di accertamento delle  violazioni  amministrative
previste dagli articoli 132, 133, 134 e  136  del  regio  decreto  n.
368/1904; 
    i) le modalita' di realizzazione, concessione  e  gestione  delle
opere di bonifica; 
    l) i criteri  per  la  redazione  e  approvazione  del  piano  di
classifica  e  le  modalita'  di  determinazione  del  contributo  di
bonifica; 
    m) gli organi del consorzio,  le  loro  funzioni,  la  durata  in
carica,  la  loro  composizione,  le  modalita'   di   elezione,   di
designazione  dei  rappresentanti  dei  comuni  e   di   nomina   dei
rappresentanti della Regione; 
    n) le modalita' di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi; 
    o)  gli  obblighi  in  materia  di  pubblicita',  trasparenza  ed
anticorruzione.