Art. 64 Statuto 1. Il consorzio di bonifica e' dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con le disposizioni del presente titolo. 2. La proposta di statuto o di sua modifica e' deliberata dal consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformita' con le disposizioni del presente titolo, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). 3. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare pareri ed osservazioni alla Giunta regionale. 4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimita' e la funzionalita', approva la proposta di statuto con propria deliberazione.