Art. 64 
 
                               Statuto 
 
  1. Il consorzio di bonifica e' dotato di  un  proprio  statuto  che
prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformita' con  le
disposizioni del presente titolo. 
  2. La proposta di statuto o  di  sua  modifica  e'  deliberata  dal
consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed  inviata  alla
Giunta regionale che, verificata la conformita' con  le  disposizioni
del presente titolo, ne autorizza  la  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione (BUR). 
  3. Entro i  sessanta  giorni  successivi  a  tale  pubblicazione  i
soggetti interessati possono presentare pareri ed  osservazioni  alla
Giunta regionale. 
  4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale,  valutati
i pareri  e  le  osservazioni  ricevute  ed  apportate  le  eventuali
modifiche per garantirne la legittimita' e la funzionalita',  approva
la proposta di statuto con propria deliberazione.