Art. 65 Enti irrigui 1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attivita' di cui all'art. 56 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. 2. Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono: a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo; b) i consorzi di miglioramento fondiario; c) i consorzi di irrigazione e bonifica; d) le coutenze irrigue; e) i consorzi di secondo grado; f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale. 3. Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute le prerogative previste all'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).