Art. 65 
 
                            Enti irrigui 
 
  1. Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi
di bonifica alla realizzazione delle attivita'  di  cui  all'art.  56
secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione. 
  2. Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono: 
    a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo; 
    b) i consorzi di miglioramento fondiario; 
    c) i consorzi di irrigazione e bonifica; 
    d) le coutenze irrigue; 
    e) i consorzi di secondo grado; 
    f)  i  consorzi  concessionari  gestori  di  canali  o  di  opere
appartenenti al patrimonio regionale. 
  3. Ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui di cui ai commi 1  e
2 sono riconosciute le prerogative previste all'art. 166 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).