Art. 66 Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo 1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'art. 60, corrisponde un consorzio gestore di comprensorio irriguo, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico. 2. La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma 1 tra consorzi qualificati come consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di miglioramento fondiario o consorzi di secondo grado.