Art. 66 
 
                   Consorzi di irrigazione gestori 
                       di comprensorio irriguo 
 
  1. A ciascun comprensorio irriguo, definito ai sensi dell'art.  60,
corrisponde   un   consorzio   gestore   di   comprensorio   irriguo,
riconosciuto con deliberazione  della  Giunta  regionale,  ed  avente
natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico. 
  2. La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma  1  tra
consorzi  qualificati  come  consorzi  di   bonifica,   consorzi   di
irrigazione  e  bonifica,  consorzi  di  miglioramento  fondiario   o
consorzi di secondo grado.