Art. 67 
 
                 Consorzi di miglioramento fondiario 
 
  1. I consorzi  di  miglioramento  fondiario,  costituiti  ai  sensi
dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove  norme
per la bonifica integrale), sono soggetti  privati  con  personalita'
giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o  su
parte  di  esso,  oltre  alle  funzioni  proprie  dei   consorzi   di
irrigazione, anche attivita' di miglioramento fondiario,  secondo  le
rispettive previsioni statutarie.