Art. 67 Consorzi di miglioramento fondiario 1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sono soggetti privati con personalita' giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attivita' di miglioramento fondiario, secondo le rispettive previsioni statutarie.