Art. 69 Coutenze irrigue 1. Per la gestione in Comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di secondo grado e consorzi di irrigazione contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico. 2. La costituzione di coutenza e', altresi', ammessa per: a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati; b) la partecipazione a societa', anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.