Art. 69 
 
                          Coutenze irrigue 
 
  1. Per la gestione in Comune di canali,  invasi  o  altri  impianti
idrici, consorzi di bonifica,  consorzi  di  irrigazione  gestori  di
comprensorio di irrigazione,  consorzi  di  miglioramento  fondiario,
consorzi di irrigazione e  bonifica,  consorzi  di  secondo  grado  e
consorzi di irrigazione contitolari  della  stessa  utenza  di  acqua
pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico. 
  2. La costituzione di coutenza e', altresi', ammessa per: 
    a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle  utenze
idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati; 
    b) la partecipazione a societa', anche miste pubbliche e private,
che operino nel settore  delle  risorse  idriche,  del  territorio  e
dell'ambiente.