Art. 7 
 
                     Definizione delle modalita' 
                   di attuazione degli interventi 
 
  1. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalita'  di
attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e). 
  2. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, con  deliberazione  puo'  modificare  l'elenco
degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge  anche
ai fini della loro conformita' europea. 
  3. Gli atti emanati in applicazione del  presente  articolo  e  che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in  conformita'
a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime
de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).