Art. 7 Definizione delle modalita' di attuazione degli interventi 1. La Giunta regionale con deliberazione definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 3, lettera e). 2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione puo' modificare l'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge anche ai fini della loro conformita' europea. 3. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).