Art. 70 Consorzi di secondo grado 1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a piu' consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, enti irrigui di cui all'art. 65, comuni e unioni di comuni. 2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.