Art. 70 
 
                      Consorzi di secondo grado 
 
  1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di  bonifica
e di irrigazione ed altre opere e servizi di interesse comune a  piu'
consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra  consorzi
di bonifica, enti irrigui di cui all'art.  65,  comuni  e  unioni  di
comuni. 
  2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al  comma
1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti
interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di  bonifica
e di servizi di interesse comune.