Art. 71 
 
Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere  appartenenti
  al demanio o al patrimonio della Regione 
 
  1. Gli enti irrigui concessionari gestori  di  canali  o  di  opere
appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio   della   Regione   sono
riconosciuti e vigilati dalla Regione con le modalita'  previste  dal
regolamento di cui all'art. 72.