Art. 71 Enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione 1. Gli enti irrigui concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione sono riconosciuti e vigilati dalla Regione con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 72.