Art. 72 Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce: a) le funzioni degli enti irrigui riconosciuti; b) le modalita' di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui di cui alla lettera a); c) le modalita' di costituzione; d) le modalita' di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale; e) le modalita' di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione; f) le modalita' di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi; g) gli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza ed anticorruzione; h) le modalita' di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui al regio decreto n. 368/1904.