Art. 72 
 
                      Regolamento enti irrigui 
                     riconosciuti dalla Regione 
 
  1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
acquisito  il  parere  della   commissione   consiliare   competente,
stabilisce: 
    a) le funzioni degli enti irrigui riconosciuti; 
    b) le modalita'  di  riordino  e  di  riconoscimento  degli  enti
irrigui di cui alla lettera a); 
    c) le modalita' di costituzione; 
    d) le modalita' di gestione e  concessione  dei  canali  e  delle
opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale; 
    e) le modalita' di realizzazione, concessione  e  gestione  delle
opere di irrigazione; 
    f) le modalita' di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi; 
    g)  gli  obblighi  in  materia  di  pubblicita',  trasparenza  ed
anticorruzione; 
    h) le modalita' di rilascio di concessioni, licenze e permessi di
cui al regio decreto n. 368/1904.