Art. 73 
 
              Finanziamenti regionali per l'irrigazione 
 
  1.  A  favore  dei  consorzi  di  bonifica  e  degli  enti  irrigui
riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di
opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione,  possono
essere concessi contributi in conto capitale: 
    a) fino al 100 per cento entro il limite della spesa  considerata
ammissibile, per la ricerca, la raccolta  e  la  distribuzione  delle
acque a scopo irriguo; per l'acquisto delle relative attrezzature  di
software    finalizzati    al    miglioramento     della     gestione
dell'irrigazione; per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti
artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per  le
sistemazioni idraulico-agrarie del suolo,  nonche'  per  il  riordino
irriguo; 
    b) contributi di anticipazione per le spese di  progettazione  al
fine  della  creazione  di  un  parco  progetti  da   presentare   al
finanziamento di programmi europei e statali. 
  2. I contributi erogati ai sensi del  comma  1,  lettera  b),  sono
oggetto di rimborso alla Regione da parte  dei  beneficiari,  secondo
modalita' stabilite  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  in
seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso  in
cui vengano riconosciute le spese di progettazione. 
  3. Agli enti irrigui di cui all'art. 65, la Giunta  regionale  puo'
concedere  i  contributi  previsti  dal  comma  1,  lettera  a)   per
interventi   improcrastinabili,   necessari   a    ripristinare    la
funzionalita'  del   servizio   irriguo,   a   prevenirne   possibili
interruzioni  o  per  la  messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture
irrigue. 
  4. Partecipano alla pianificazione degli  interventi  previsti  dal
presente articolo, tra le altre, le rappresentanze  dei  soggetti  di
cui agli articoli 62 e 65 con le modalita' definite dall'art. 3.