Art. 73 Finanziamenti regionali per l'irrigazione 1. A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio di canali o di opere appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione, possono essere concessi contributi in conto capitale: a) fino al 100 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo; per l'acquisto delle relative attrezzature di software finalizzati al miglioramento della gestione dell'irrigazione; per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonche' per il riordino irriguo; b) contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali. 2. I contributi erogati ai sensi del comma 1, lettera b), sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari, secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengano riconosciute le spese di progettazione. 3. Agli enti irrigui di cui all'art. 65, la Giunta regionale puo' concedere i contributi previsti dal comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili, necessari a ripristinare la funzionalita' del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni o per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue. 4. Partecipano alla pianificazione degli interventi previsti dal presente articolo, tra le altre, le rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 62 e 65 con le modalita' definite dall'art. 3.