Art. 74 
 
                     Razionalizzazione fondiaria 
                        dei terreni agricoli 
 
  1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
r) la razionalizzazione fondiaria dei  terreni  agricoli  e'  attuata
attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il  riordino
delle proprieta' polverizzate, l'arrotondamento delle  superfici  dei
fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle  particelle  e
la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie  e
di miglioramento fondiario ed e' finalizzata: 
    a)   alla   razionale   utilizzazione   dei   terreni   agricoli,
contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria; 
    b) al mantenimento  ed  al  consolidamento  del  tessuto  sociale
vitale  nelle  zone  rurali,  in  contrasto   con   l'abbandono   del
territorio; 
    c) allo sviluppo di attivita' economiche, al mantenimento ed alla
creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore  sfruttamento
del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento  dei
giovani agricoltori; 
    d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela  ed
alla valorizzazione del territorio rurale. 
  2. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, con propria deliberazione, stabilisce le
linee guida  per  la  redazione  dei  progetti  di  razionalizzazione
fondiaria, gli adempimenti e  le  procedure  per  l'attuazione  degli
interventi.