Art. 74 Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli e' attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprieta' polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed e' finalizzata: a) alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria; b) al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio; c) allo sviluppo di attivita' economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori; d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.