Art. 75 
 
                     Banca regionale della terra 
 
  1. In attuazione dei principi e dei criteri della  legge  4  agosto
1978,  n.  440  (Norme  per  l'utilizzazione  delle  terre   incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua  azioni
per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti  o
abbandonati, nonche' volte a favorire la salvaguardia del  territorio
e la valorizzazione del paesaggio. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  la  Regione  istituisce,
presso la struttura regionale competente, la  Banca  regionale  della
terra con l'obiettivo di: 
    a)  favorire  il  recupero  produttivo  dei  terreni  incolti   o
abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento  delle  superfici
delle aziende agricole; 
    b) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole; 
    c) valorizzare il patrimonio  agro-silvo-pastorale  presente  nel
territorio regionale; 
    d) incentivare la produzione e l'occupazione  nelle  aree  rurali
tramite lo sviluppo dell'attivita' agricola; 
    e) promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo; 
    f)  proteggere   l'ambiente   e   salvaguardare   gli   equilibri
idrogeologici; 
    g) prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie; 
    h) valorizzare il paesaggio e le biodiversita'; 
    i) agevolare l'accesso ai  terreni  agricoli  ai  fini  del  loro
recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo; 
    l) incrementare l'assetto ottimale del territorio  attraverso  lo
svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali,  coerentemente  con
la tutela degli interessi  sociali,  economici  ed  ambientali  delle
comunita' locali; 
    m) contrastare il fenomeno dell'abbandono e  dell'inutilizzo  del
patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli  di  agricoltura
sociale e sostenibile. 
  3.  La  Banca  regionale  della  terra  consiste  in   un   sistema
informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco  aggiornato
dei terreni silenti, incolti  o  abbandonati,  assegnabili  ai  sensi
della legge n. 440/1978. 
  4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresi', i terreni  ed  i
fabbricati di proprieta' pubblica e privata, idonei  per  l'attivita'
agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la  concessione
in comodato d'uso gratuito. 
  5. La Banca regionale della terra e' strutturata in: 
    a) beni  di  proprieta'  privata  disponibili  per  le  attivita'
agricole: 
      1)  terreni  agricoli  che   risultano   silenti,   incolti   o
abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP
di cui all'art. 81; 
      2) terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto  presentano
domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la  loro
coltivazione; 
    b) beni di proprieta' pubblica, regionale, comunale  e  di  altri
enti pubblici, disponibili per le attivita' agricole. 
  6. I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati
esclusivamente alle attivita' di cui all'art. 2135 del codice  civile
e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso  sino  a
quando risultano iscritti  nella  stessa  Banca,  salvo  che  per  la
realizzazione di opere di pubblica utilita'.