Art. 75 Banca regionale della terra 1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura ed il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti o abbandonati, nonche' volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, la Banca regionale della terra con l'obiettivo di: a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole; b) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole; c) valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale presente nel territorio regionale; d) incentivare la produzione e l'occupazione nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attivita' agricola; e) promuovere il ricambio generazionale del settore agricolo; f) proteggere l'ambiente e salvaguardare gli equilibri idrogeologici; g) prevenire gli incendi boschivi e le emergenze fitosanitarie; h) valorizzare il paesaggio e le biodiversita'; i) agevolare l'accesso ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo e contrastare il consumo di suolo; l) incrementare l'assetto ottimale del territorio attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle comunita' locali; m) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-silvo-pastorale, promuovendo modelli di agricoltura sociale e sostenibile. 3. La Banca regionale della terra consiste in un sistema informativo liberamente consultabile, contenente l'elenco aggiornato dei terreni silenti, incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi della legge n. 440/1978. 4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, altresi', i terreni ed i fabbricati di proprieta' pubblica e privata, idonei per l'attivita' agricola e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito. 5. La Banca regionale della terra e' strutturata in: a) beni di proprieta' privata disponibili per le attivita' agricole: 1) terreni agricoli che risultano silenti, incolti o abbandonati, individuati avvalendosi anche dei dati presenti nel SIAP di cui all'art. 81; 2) terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella Banca regionale della terra per la loro coltivazione; b) beni di proprieta' pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attivita' agricole. 6. I beni elencati nella Banca regionale della terra sono destinati esclusivamente alle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando risultano iscritti nella stessa Banca, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilita'.