Art. 76 Censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati 1. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati cosi' come definiti dall'art. 3 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali). 2. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione comunicano alla struttura regionale competente l'elenco dei terreni censiti ai sensi del comma 1, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra. 3. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione inseriscono nell'elenco di cui al comma 2 i terreni silenti, incolti o abbandonati localizzati in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari. 4. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala alle unioni dei comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione i terreni silenti, incolti o abbandonati oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine del loro inserimento nella Banca regionale della terra. 5. Il censimento di cui al comma 1 e' aggiornato con cadenza triennale. 6. La Regione, a salvaguardia dell'interesse generale ed all'effettivo esercizio delle funzioni conferite con il presente articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle unioni dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2015.