Art. 76 
 
                   Censimento dei terreni silenti, 
                        incolti o abbandonati 
 
  1. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad  alcuna  unione,
entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
effettuano il censimento dei terreni silenti, incolti  o  abbandonati
cosi' come definiti dall'art. 3  della  legge  regionale  2  novembre
2016,  n.  21  (Disposizioni  per  favorire  la  costituzione   delle
associazioni fondiarie e la valorizzazione  dei  terreni  agricoli  e
forestali). 
  2. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti  ad  alcuna  unione
comunicano alla struttura regionale competente l'elenco  dei  terreni
censiti ai sensi del comma 1, al  fine  del  loro  inserimento  nella
Banca regionale della terra. 
  3. Le unioni dei comuni o i comuni non aderenti  ad  alcuna  unione
inseriscono nell'elenco di cui al comma 2 i terreni silenti,  incolti
o abbandonati localizzati  in  aree  a  rischio  idrogeologico  o  di
incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di
prevenzione e mitigazione del rischio notificate ai proprietari. 
  4. La  struttura  regionale  competente  in  materia  fitosanitaria
segnala alle unioni dei comuni o ai comuni  non  aderenti  ad  alcuna
unione i terreni silenti, incolti o abbandonati oggetto di  fitopatie
e di infestazioni parassitarie, per i  quali  non  sono  adottate  le
misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al  fine  del
loro inserimento nella Banca regionale della terra. 
  5. Il censimento di cui  al  comma  1  e'  aggiornato  con  cadenza
triennale. 
  6.  La  Regione,  a   salvaguardia   dell'interesse   generale   ed
all'effettivo esercizio delle  funzioni  conferite  con  il  presente
articolo, esercita il potere sostitutivo nei confronti  delle  unioni
dei comuni o dei comuni non aderenti ad alcuna unione nei  limiti  ed
ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2015.