Art. 78 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                       2 novembre 2016, n. 21 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale  2
novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle
associazioni fondiarie e la valorizzazione  dei  terreni  agricoli  e
forestali) le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite
dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art.  9»  sono  sostituite
dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978». 
  3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite
dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978».