Art. 78 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978». 3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 le parole «assegnati ai sensi dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «assegnati ai sensi della legge n. 440/1978».