Art. 79 Determinazione del livello minimo di redditivita' 1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditivita' dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.