Art. 79 
 
                     Determinazione del livello 
                       minimo di redditivita' 
 
  1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della  disciplina
del compendio unico di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo  n.
228/2001, entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo
di redditivita' dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.