Art. 85 
 
         Schedario viticolo e registro informatico pubblico 
            delle autorizzazioni degli impianti viticoli 
 
  1. Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico  delle
autorizzazioni  degli  impianti  viticoli   sono   parte   integrante
dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'art. 82. 
  2. Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, e'  iscritta
nello schedario viticolo ai fini della gestione e del  controllo  del
potenziale viticolo. 
  3. Nel  registro  sono  iscritte  e  registrate  le  autorizzazioni
dell'impianto viticolo. 
  4. Entro un anno dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la
Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina  la  gestione
dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.