Art. 85 Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli 1. Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'art. 82. 2. Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, e' iscritta nello schedario viticolo ai fini della gestione e del controllo del potenziale viticolo. 3. Nel registro sono iscritte e registrate le autorizzazioni dell'impianto viticolo. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la gestione dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.