Art. 88 
 
           Elenco informatico dei controlli in materia di 
            agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale 
 
  1. I controlli  svolti  dalle  strutture  regionali  competenti  in
materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale,  rispettano
i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine: 
    a) coloro che effettuano i controlli ne riportano le  motivazioni
nell'ambito degli atti predisposti; 
    b) e' istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura
che, fatte salve le disposizioni  previste  dalla  procedura  penale,
contiene le informazioni relative alle attivita' ed  agli  esiti  dei
controlli; l'elenco  informatico  dei  controlli  in  agricoltura  e'
integrato nel SIAP di cui all'art. 81. 
  2. La Regione, l'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale
(ARPA), ARPEA, le ASL,  gli  enti  locali,  nonche'  i  soggetti  che
svolgono attivita' di controllo in applicazione della presente  legge
concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera
b).