Art. 88 Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale 1. I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine: a) coloro che effettuano i controlli ne riportano le motivazioni nell'ambito degli atti predisposti; b) e' istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura che, fatte salve le disposizioni previste dalla procedura penale, contiene le informazioni relative alle attivita' ed agli esiti dei controlli; l'elenco informatico dei controlli in agricoltura e' integrato nel SIAP di cui all'art. 81. 2. La Regione, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ARPEA, le ASL, gli enti locali, nonche' i soggetti che svolgono attivita' di controllo in applicazione della presente legge concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera b).