Art. 89 Disposizioni generali 1. Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. 2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale. 3. Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge. 4. Qualora l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste nella presente legge risulti di importo inferiore a euro 300,00, e' comunque applicata la sanzione pari a euro 300,00; su tale somma e' calcolata la terza parte ai fini della determinazione della misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 5. All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 689/1981. 6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge e' aggiornata secondo le modalita' di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione). 7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); nell'ambito dei procedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge, si applica l'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 1-bis della legge regionale n. 72/1989. 8. In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorita' competente per l'attivita' di vigilanza ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012 (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza e' esercitata mediante attivita' ispettive svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attivita' di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche ed inorganiche.