Art. 89 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Alla Regione spetta la  funzione  di  vigilanza  sull'osservanza
delle disposizioni della presente legge. 
  2. Le sanzioni amministrative  previste  dalla  presente  legge  si
applicano ferme restando le norme di carattere penale. 
  3.  Alla  Regione,  qualora  non  diversamente  stabilito,  compete
l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  alla
presente legge. 
  4. Qualora l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
proporzionali  previste  nella  presente  legge  risulti  di  importo
inferiore a euro 300,00, e' comunque applicata  la  sanzione  pari  a
euro 300,00; su tale somma e' calcolata la terza parte ai fini  della
determinazione della misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 
  5. All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si
procede  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nella  legge   n.
689/1981. 
  6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di  cui  alla
presente legge e' aggiornata secondo le modalita' di cui all'art.  64
della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali  in
materia di semplificazione). 
  7. Per quanto non previsto dalla presente legge,  si  applicano  le
disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n.  72
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza  regionale);  nell'ambito  dei  procedimenti  sanzionatori
previsti dalla presente legge, si applica  l'istituto  della  diffida
amministrativa  di  cui  all'art.  1-bis  della  legge  regionale  n.
72/1989. 
  8. In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la  Regione,
in quanto autorita' competente per l'attivita' di vigilanza ai  sensi
del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali 16 febbraio 2012  (Sistema  nazionale  di  vigilanza  sulle
strutture autorizzate al controllo  delle  produzioni  agroalimentari
regolamentate), esercita le funzioni  di  vigilanza  sulle  strutture
autorizzate   al   controllo    delle    produzioni    agroalimentari
regolamentate.  La  vigilanza  e'   esercitata   mediante   attivita'
ispettive  svolte  presso  le  strutture  autorizzate  e  presso  gli
operatori economici da esse  controllati;  l'attivita'  di  vigilanza
regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia  dei  sistemi  di
controllo, prevede il prelievo e l'analisi  di  campioni  di  matrici
organiche ed inorganiche.