Art. 9 Strumenti finanziari 1. La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni. 2. La Giunta regionale prevede l'attivazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, definendo: a) le risorse per la costituzione di eventuali fondi; b) i criteri e le modalita' per l'accesso all'aiuto; c) le modalita' di gestione e di incremento dei fondi.