Art. 9 
 
                        Strumenti finanziari 
 
  1. La Regione  per  promuovere  la  partecipazione  di  investitori
privati  e  delle   istituzioni   finanziarie,   sulla   base   della
condivisione dei rischi, attiva  strumenti  finanziari  complementari
alle sovvenzioni. 
  2.  La  Giunta  regionale  prevede  l'attivazione  degli  strumenti
finanziari di cui al comma  1  nell'ambito  del  Programma  regionale
degli interventi di cui all'art. 6, definendo: 
    a) le risorse per la costituzione di eventuali fondi; 
    b) i criteri e le modalita' per l'accesso all'aiuto; 
    c) le modalita' di gestione e di incremento dei fondi.